Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 13 gen 1999
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciare la Convenzione, per le vie diplomatiche, mediante comunicazione scritta di denuncia all'altro Stato contraente almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare, a decorrere dal quinto anno successivo a quello di entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate dopo la fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, sugli esercizi fiscali che iniziano dopo la fine dell'anno solare nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma, in duplice copia, il 16 giorno di novembre dell'anno millenovecentonovantacinque nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Sud Africa Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-30

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