Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 13 gen 1999
ENTRATA IN VIGORE
1. Le Parti Contraenti si comunicheranno l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dell'ultima di queste notifiche.
2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore; e b) con riferimento alle altre imposte, agli esercizi fiscali che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio immediatamente successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.
3. L'accordo attualmente in vigore tra la Repubblica Italiana e l'Unione Sudafricana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi provenienti da attività di trasporto marittimo ed aereo, concluso con Scambio di Note in data 26 giugno 1953, è abrogato e cesserà di avere effetto a partire dall'inizio di qualsiasi anno o periodo di accertamento ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-29