Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 13 gen 1999
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per guanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine "Sud Africa" designa la Repubblica del Sud Africa e, usato in senso geografico, comprende il suo mare territoriale nonché qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale, ivi compresa la piattaforma continentale, la quale è stata o può in futuro essere considerata, ai sensi della legislazione sudafricana, come una zona sulla quale il Sud Africa può esercitare diritti sovrani;
c) le espressioni "Stato contraente", "uno degli Stati contraenti" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Sud Africa;
d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
e) l'espressione "autorità competente" designa:
(i) in Italia, il Ministero delle Finanze;
(ii) in Sud Africa, il Commissioner for Inland Revenue o un suo rappresentante autorizzato;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionali" designa tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente e tutte le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti il cui status derivi dalle leggi vigenti in uno Stato contraente;
i) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone considerata come un ente ai fini dell'imposizione.
2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;473#art-c-3