Art. 13
LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431
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L'articolo stabilisce che sono nulli i patti che prevedono canoni superiori a quanto indicato nel contratto scritto e registrato o che derogano ai limiti legali di durata e ai massimi stabiliti per legge. Il locatore ha l'obbligo di registrare il contratto entro trenta giorni e di darne documentata comunicazione entro sessanta giorni al conduttore e all'amministratore di condominio. Se sono state pagate somme in eccedenza, l'inquilino può agire per ottenerne la restituzione entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile. Inoltre, in caso di mancata registrazione o violazione dei limiti, il conduttore può rivolgersi al giudice affinché riconduca il canone alle condizioni di legge e ordini la restituzione delle somme pagate in più.
La norma mira a contrastare gli accordi non trasparenti o contrari alla legge nelle locazioni abitative, tutelando il conduttore da canoni non registrati o eccedenti i limiti legali e garantendo l'adempimento della registrazione del contratto.
Si applica ai locatori (proprietari) e ai conduttori (inquilini) di immobili adibiti a uso abitativo, nonché agli amministratori di condominio per la ricezione delle relative comunicazioni.
Un proprietario e un inquilino registrano un contratto d'affitto per un canone mensile di 500 euro, ma si accordano verbalmente per il versamento effettivo di 700 euro. L'accordo per i 200 euro extra è nullo e l'inquilino, entro sei mesi da quando lascia e riconsegna l'immobile, può richiedere la restituzione di tutti gli importi pagati in più rispetto a quanto registrato.
Obbligo per il locatore di registrare il contratto entro 30 giorni e comunicarlo entro 60 giorni a conduttore e amministratore. Come sanzione civile, i patti contrari sono nulli e il conduttore può agire in giudizio entro 6 mesi dalla riconsegna per la restituzione dell'indebito e per la riconduzione del canone ai limiti di legge.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.