Art. 13

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

In vigore dal 1 gen 2016
(Patti contrari alla legge). 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile. 2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. 3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all', commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato , comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. 6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge. 8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso
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In sintesi

L'articolo stabilisce che sono nulli i patti che prevedono canoni superiori a quanto indicato nel contratto scritto e registrato o che derogano ai limiti legali di durata e ai massimi stabiliti per legge. Il locatore ha l'obbligo di registrare il contratto entro trenta giorni e di darne documentata comunicazione entro sessanta giorni al conduttore e all'amministratore di condominio. Se sono state pagate somme in eccedenza, l'inquilino può agire per ottenerne la restituzione entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile. Inoltre, in caso di mancata registrazione o violazione dei limiti, il conduttore può rivolgersi al giudice affinché riconduca il canone alle condizioni di legge e ordini la restituzione delle somme pagate in più.

Perché esiste questa norma

La norma mira a contrastare gli accordi non trasparenti o contrari alla legge nelle locazioni abitative, tutelando il conduttore da canoni non registrati o eccedenti i limiti legali e garantendo l'adempimento della registrazione del contratto.

A chi si applica

Si applica ai locatori (proprietari) e ai conduttori (inquilini) di immobili adibiti a uso abitativo, nonché agli amministratori di condominio per la ricezione delle relative comunicazioni.

Esempio pratico

Un proprietario e un inquilino registrano un contratto d'affitto per un canone mensile di 500 euro, ma si accordano verbalmente per il versamento effettivo di 700 euro. L'accordo per i 200 euro extra è nullo e l'inquilino, entro sei mesi da quando lascia e riconsegna l'immobile, può richiedere la restituzione di tutti gli importi pagati in più rispetto a quanto registrato.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il locatore di registrare il contratto entro 30 giorni e comunicarlo entro 60 giorni a conduttore e amministratore. Come sanzione civile, i patti contrari sono nulli e il conduttore può agire in giudizio entro 6 mesi dalla riconsegna per la restituzione dell'indebito e per la riconduzione del canone ai limiti di legge.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere registrato il contratto di locazione?Il locatore deve provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, fornendone poi comunicazione documentata entro i successivi sessanta giorni al conduttore e all'amministratore del condominio.
Cosa può fare l'inquilino se ha pagato un canone più alto di quello registrato?Può proporre un'azione per chiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza entro il termine di sei mesi dall'avvenuta riconsegna dell'immobile locato.
Cosa succede se il locatore non registra il contratto nel termine previsto?Il conduttore può rivolgersi all'autorità giudiziaria per far accertare l'esistenza del contratto e ricondurre la locazione a condizioni conformi alla legge, con determinazione del canone e restituzione dell'eventuale eccedenza versata.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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