Allegato

Art. 3

Identificazione

In vigore dal 15 dic 1998
Identificazione 1. Gli elementi militari e di polizia di un'operazione delle Nazioni Unite ed i loro veicoli, navi ed aeromobili recheranno un marchio d'identificazione distintivo. Il resto del personale e gli altri veicoli, navi ed aeromobili impiegati nell'ambito delle operazioni delle Nazioni Unite recheranno un'adeguata identificazione, a meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite non decida altrimenti. 2. Ogni membro del personale delle Nazioni Unite e del personale associato recherà con se gli appropriati documenti di identità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo