Allegato

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 dic 1998
Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO Gli Stati parte alla presente Convenzione, Profondamente preoccupati per l'aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati, Tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano, Riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell'interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, Consapevoli dell'importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere, Consanevoli delle disposizioni esistenti, che mirano, a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti, Consapevoli che l'efficacia e la sicurezza dellei oeprazioni delle Nazioni Unite maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite, Chiedono a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve contare di potersi appoggiare senza riserve, al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l'assolvimento del proprio mandato, Convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonché punire gli autori di tali attentati, Hanno concordato quanto segue: Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) Per "personale delle Nazioni Unite" si intendono: i) le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale del'Orgaizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari di polizia o civili di un'operazione delle Nazioni Unite; ii) altri funzionari o esperti in missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate al dell'Agenzia Internazionale per l'energia, Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui e in corso un'operazione delle Nazioni Unite; b) per "personale associato" si intendono: i) le persone assegnate da un governo o da una organizzazione intergovernativa con il consenso dell'organo competente delle Nazioni Unite; ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un'istituzione specializzata o dall'Agenzia Internazionale per l' Energia Atomica; e iii) le persone dispiegate da una organizzazione o da un'istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con un'istituzione specializzata o con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, al fine di condurre attività di sostegno all'esecuzione del mandato di una operazione delle Nazioni Unite; c) per "operazione delle Nazioni Unite" si intende un'operazione stabilita dall'organo competente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e condotta sotto l'autorità ed il controllo delle Nazioni Unite: i) quando scopo dell'operazione è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovvero ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per La sicurezza del personale che partecipa all'operazione; d) per "Stato ospite" si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un'operazione delle Nazioni Unite; e) per "Stato di transito" si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o del loro materiale, nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-1

In sintesi

L'articolo chiarisce chi rientra nelle categorie di 'personale delle Nazioni Unite' e di 'personale associato'. Nel personale ONU sono inclusi i membri civili, militari o di polizia impiegati dal Segretario Generale, oltre a funzionari ed esperti in missione dell'ONU, delle istituzioni specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il personale associato comprende invece persone assegnate da governi o organizzazioni intergovernative, persone impiegate dagli organi e agenzie citati, nonché soggetti dispiegati da ONG umanitarie tramite apposito accordo. Queste definizioni servono a stabilire chi beneficia delle misure di sicurezza e tutela previste dal testo.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce definizioni chiare per individuare con precisione i soggetti protetti dalla Convenzione a fronte dell'aumento di attacchi deliberati contro chi opera per le Nazioni Unite. Serve a delimitare esattamente l'ambito di tutela a favore di chi partecipa alle operazioni dell'ONU.

A chi si applica

Si applica ai membri delle componenti militari, di polizia o civili dell'ONU, ai funzionari ed esperti in missione, nonché al personale assegnato o dispiegato da governi, organizzazioni intergovernative o ONG umanitarie convenzionate.

Esempio pratico

Un funzionario civile dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica o un operatore di una ONG umanitaria convenzionata inviati in una zona di missione ONU rientrano rispettivamente come personale ONU o associato ai fini della tutela. In caso di operazione sul campo, il loro status viene accertato sulla base di queste definizioni.

Domande frequenti

Chi rientra nella nozione di 'personale delle Nazioni Unite'?Vi rientrano le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale come membri militari, di polizia o civili di un'operazione ONU, oltre a funzionari ed esperti in missione dell'ONU, delle sue istituzioni specializzate o dell'AIEA presenti nell'area operativa.
Chi fa parte del 'personale associato'?Comprende persone assegnate da governi o organizzazioni intergovernative autorizzate, persone impiegate da agenzie ONU/AIEA e personale di ONG umanitarie dispiegato in base ad accordi con tali enti.
I membri di organizzazioni non governative umanitarie sono considerati personale associato?Sì, purché siano dispiegati in base a un accordo con il Segretario Generale dell'ONU, con un'istituzione specializzata o con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

Termini chiave

personale delle Nazioni Unitepersonale associatooperazione delle Nazioni Uniteistituzioni specializzateAgenzia Internazionale per l'Energia Atomica

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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