Allegato

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 dic 1998
Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE DELLE NAZIONI UNITE E DEL PERSONALE ASSOCIATO Gli Stati parte alla presente Convenzione, Profondamente preoccupati per l'aumentato numero dei morti e dei feriti fra i membri del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, causato da attacchi deliberati, Tenendo presente che gli attentati o gli altri maltrattamenti ai danni del personale che opera per conto delle Nazioni Unite sono ingiustificabili e inaccettabili, da parte di chiunque provengano, Riconoscendo che le operazioni delle Nazioni Unite vengono condotte nell'interesse collettivo della comunità internazionale ed in conformità con i principi e con gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite, Consapevoli dell'importante contributo apportato dal personale delle Nazioni Unite e dal personale associato agli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite nel campo della diplomazia preventiva, del ripristino, del mantenimento e del consolidamento della pace e delle operazioni umanitarie e di altro genere, Consanevoli delle disposizioni esistenti, che mirano, a garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, ed in particolare dei provvedimenti adottati a tale riguardo dai principali organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Riconoscendo tuttavia che le misure attualmente in vigore per proteggere il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato sono insufficienti, Consapevoli che l'efficacia e la sicurezza dellei oeprazioni delle Nazioni Unite maggiore quando tali operazioni vengono condotte con il consenso e la collaborazione dello Stato ospite, Chiedono a tutti gli Stati in cui è dispiegato il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, ed a tutti coloro sui quali tale personale deve contare di potersi appoggiare senza riserve, al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni delle Nazioni Unite e di garantire l'assolvimento del proprio mandato, Convinti che sia necessario adottare urgentemente misure adeguate ed efficaci per prevenire attentati contro il personale delle Nazioni Unite ed il personale associato, nonché punire gli autori di tali attentati, Hanno concordato quanto segue: Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a) Per "personale delle Nazioni Unite" si intendono: i) le persone impiegate o dispiegate dal Segretario Generale del'Orgaizzazione delle Nazioni Unite in quanto membri di elementi militari di polizia o civili di un'operazione delle Nazioni Unite; ii) altri funzionari o esperti in missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate al dell'Agenzia Internazionale per l'energia, Atomica presenti ufficialmente nella zona in cui e in corso un'operazione delle Nazioni Unite; b) per "personale associato" si intendono: i) le persone assegnate da un governo o da una organizzazione intergovernativa con il consenso dell'organo competente delle Nazioni Unite; ii) le persone impiegate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, da un'istituzione specializzata o dall'Agenzia Internazionale per l' Energia Atomica; e iii) le persone dispiegate da una organizzazione o da un'istituzione non governativa umanitaria in base ad un accordo con il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con un'istituzione specializzata o con l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, al fine di condurre attività di sostegno all'esecuzione del mandato di una operazione delle Nazioni Unite; c) per "operazione delle Nazioni Unite" si intende un'operazione stabilita dall'organo competente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e condotta sotto l'autorità ed il controllo delle Nazioni Unite: i) quando scopo dell'operazione è il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali; ovvero ii) quando il Consiglio di Sicurezza o l'Assemblea Generale abbiano dichiarato, ai fini della presente Convenzione, che esiste un rischio eccezionale per La sicurezza del personale che partecipa all'operazione; d) per "Stato ospite" si intende uno Stato sul territorio del quale viene condotta un'operazione delle Nazioni Unite; e) per "Stato di transito" si intende uno Stato, diverso dallo Stato ospite, sul territorio del quale si trovano in transito o sono temporaneamente presenti il personale delle Nazioni Unite o il personale associato o del loro materiale, nell'ambito di un'operazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-1

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