Allegato
Art. 23
Riunioni d'esame
In vigore dal 15 dic 1998
Riunioni d'esame
Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l'approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l'attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-23