Art. 23 · Riunioni d'esame
Allegato

Art. 23

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Riunioni d'esame

In vigore dal 15 dic 1998
Riunioni d'esame Su richiesta di uno o più Stati parte, e con l'approvazione della maggioranza di essi, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una riunione degli Stati parte, allo scopo di esaminare l'attuazione della Convenzione ed i problemi riscontrati nella sua applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-11-30;425#art-a-23