Trattato
Art. 3
In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse.
I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari.
Le Alte Parti Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte.
Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
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