Trattato

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni su temi bilaterali e multilaterali di comune interesse. I Ministeri degli Esteri delle Alte Parti Contraenti avranno contatti regolari. Le Alte Parti Contraenti collaboreranno in seno alle Organizzazioni Internazionali di cui fanno o faranno parte. Le Alte Parti Contraenti favoriranno inoltre lo sviluppo dei rapporti tra i rispettivi Parlamenti.
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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-3

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