Trattato

Art. 2

In vigore dal 23 ott 1998
Le Alte Parti Contraenti ribadiscono l'inaccettabilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati quale strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che dovranno essere risolte con mezzi pacifici. Le Alte Parti Contraenti opereranno congiuntamente per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della Carta statutaria dell'ONU ed una piena valorizzazione delle sue potenzialità, per assicurare la supremazia del diritto internazionale e per garantire la sicurezza collettiva così come quella di ogni stato membro. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a contribuire alla creazione e all'efficace funzionamento dei meccanismi per la soluzione pacifica delle controversie e la prevenzione dei conflitti previste dalle strutture europee.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-10-13;364#art-t-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo