Art. 2

In vigore dal 21 ago 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo