Art. 1

In vigore dal 21 ago 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo