Trattato

Art. 4

In vigore dal 4 giu 1998
. Le Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel Capitolo VII dello Statuto dell'ONU. Le Parti Contraenti si impegnano, su richiesta di una di esse, ad immediate consultazioni nel caso si verifichino circostanze straordinarie o di emergenza che minaccino i supremi interessi di sicurezza o la stabilità della regione.
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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;170#art-t-4

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