Art. 8
LEGGE 4 maggio 1998, n. 133
In vigore dal 9 mag 1998
Norma transitoria
1. L'indennità corrisposta ai sensi dell', comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell', comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-05-04;133#art-8