Art. 3

LEGGE 4 maggio 1998, n. 133

In vigore dal 8 ott 2025
Trasferimento del coniuge 1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l', comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell' della legge 28 marzo 1997, n. 85. 2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.
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