AccordoTitolo VI

Art. 57

Servizi finanziari e istituzioni fiscali

In vigore dal 16 mag 1998
Servizi finanziari e istituzioni fiscali 1. La cooperazione è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Uzbekistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le Parti nel settore dei servizi finanziari. 2. Le Parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione comprende lo scambio di informazioni e di esperienze su questioni fiscali e la formazione del personale incaricato dell'elaborazione e dell'attuazione della politica fiscale.
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