Accordo›Titolo VI
Art. 55
Trasporti
In vigore dal 16 mag 1998
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione è tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Uzbekistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale, nonché individuare e elaborare progetti prioritari e cercare di attrarre investimenti per l'attuazione degli stessi.
La cooperazione comprende, tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale e dei sistemi di trasporto urbano di passeggeri;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-55