Accordo

Art. 28

In vigore dal 16 mag 1998
1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell': le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto . 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell', il governo della Repubblica di Uzbekistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica di Uzbekistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Uzbekistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.- 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Uzbekistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Uzbekistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica di Uzbekistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-28

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