Art. 2

In vigore dal 1 mag 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;121#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'universita', dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturita' italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996. — Testo vigente | Portale Normativo