Art. 1
In vigore dal 1 mag 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna sul reciproco riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'università, dei titoli di studio rilasciati da scuole britanniche in Italia e dei diplomi di maturità italiani, effettuato a Roma il 21 maggio ed il 18 giugno 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;121#art-1