Art. 3
In vigore dal 30 apr 1998
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 aprile 1998
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;118#art-3