Art. 2

In vigore dal 30 apr 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;118#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997. — Testo vigente | Portale Normativo