Art. 2

In vigore dal 29 apr 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all' dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;116#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996. — Testo vigente | Portale Normativo