Art. 1
In vigore dal 29 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;116#art-1