Art. 6
LEGGE 8 aprile 1998, n. 89
In vigore dal 11 apr 1998
Sanatoria
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga del termine per la presentazione da parte di operatori nel settore chimico dei dati e delle informazioni previsti dall' della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall' della legge 4 aprile 1997, n. 93.
2. Non sono punibili i soggetti indicati al comma 1 dell' della citata legge n. 496 del 1995 che abbiano presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 dicembre 1997 i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI, e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993.
Note all':
- Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380 reca: "Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte degli operatori nel settore delle armi chimiche".
Poichè tale decreto non è stato convertito nei termini costituzionalmente previsti, la presente norma tende a salvaguardare gli effetti.
- Si trascrive, il testo dell' della legge n. 496/1995, ruguardante la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio, ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 13 gennaio 1993:
". - 1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industri, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'art. VI e dall'annesso sulle verifiche della convenzione di cui all' tutti i soggetti che:
a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'annesso sui composti della convenzione;
b) producono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
c) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'art. 15".
Storico versioni
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