Art. 4

LEGGE 8 aprile 1998, n. 89

In vigore dal 11 apr 1998
Copertura finanziaria 1. Al complessivo onere di lire 16.950 milioni per l'anno 1998 e di lire 16.600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.950 milioni nel 1998, 8.600 milioni nel 1999 e 8.600 milioni nel 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 8.000 milioni per ciascun anno del triennio, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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