Accordo›Titolo XI
Art. 82
In vigore dal 17 apr 1998
Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dei membri dell'OMC.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-82