Accordo›Titolo XI
Art. 79
In vigore dal 17 apr 1998
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Armenia dall'altro.
2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Armenia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;98#art-a-79