Trattato
Art. 5
In vigore dal 8 apr 1998
Le Parti Contraenti terranno regolari consultazioni con scadenze periodiche sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse a livello di membri di governo o di funzionari dei due Ministeri degli Esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-5