Trattato

Art. 3

In vigore dal 8 apr 1998
La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali. Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attività concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;72#art-t-3

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