Art. 2

In vigore dal 18 apr 1998
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;105#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991. — Testo vigente | Portale Normativo