Art. 1
In vigore dal 18 apr 1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-03-23;105#art-1