Art. 6
LEGGE 2 marzo 1998, n. 33
In vigore dal 21 mar 1998
1. La commissione può acquisire atti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Per gli accertamenti di propria competenza vertenti su fatti oggetto di inchiesta giudiziaria in corso, la commissione può inoltre chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria.
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