Art. 5

LEGGE 2 marzo 1998, n. 33

In vigore dal 21 mar 1998
1. La commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
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