Art. 5
LEGGE 2 marzo 1998, n. 33
In vigore dal 21 mar 1998
1. La commissione, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria nonchè di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti a sua scelta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-03-02;33#art-5