Titolo IICapo IV

Art. 65

Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gen 1998
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza. La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto: il Guardasigilli FLICK
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-12-27;449#art-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo