Titolo II›Capo IV
Art. 65
Entrata in vigore.
In vigore dal 1 gen 1998
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1 gennaio 1998, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato. sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto: il Guardasigilli FLICK
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