Titolo II›Capo IV
Art. 60
Invalidi civili.
In vigore dal 1 gen 1998
1. Agli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all' della legge 30 marzo 1971, n. 118, che non hanno ottemperato entro il 31 marzo 1997 alle disposizioni di cui al comma 249 dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma che vi abbiano provveduto entro il 31 ottobre 1997, non si applicano le disposizioni dei commi da 260 a 263 dell' della stessa legge n. 662 del 1996.
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