Trattato›Parte VI
Art. 29
DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI
In vigore dal 5 dic 1997
DISPOSIZIONI PROVVISORIE SU QUESTIONI COMMERCIALI
1. Fintanto che qualsiasi Parte contraente non è membro nè del GATT 1947 e atti correlati, nè del GATT 1994 e atti correlati, si applicano agli scambi di materiali e prodotti energetici le disposizioni del presente articolo.
2. a) Gli scambi di materiali e prodotti energetici tra Parti contraenti delle quali almeno una non è membro del GATT o di un atto correlato pertinente, sono disciplinati, fatto salvo il disposto di cui alle lettere b) e c) e le eccezioni e regole di cui all'allegato G, dalle disposizioni del GATT 1947 e atti correlati, in vigore il 1 marzo 1994 e applicate fra i membri del GATT 1947 relativamente ai materiali e prodotti energetici, come se tutte le Parti contraenti fossero membri del GATT 1947 e degli atti correlati.
b) Gli scambi di una Parte contraente che in precedenza faceva parte dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, possono invece essere disciplinati, fatto salvo il disposto dell'allegato TFU, da un accordo tra due o più di detti Stati fino al 1 dicembre 1999 ovvero sino all'ammissione al GATT di detta parte contraente, se precedente.
c) La lettera a) non si applica relativamente agli scambi fra due membri del GATT, se uno di essi non è membro del GATT 1947.
3. Ogni firmatario del presente Trattato ed ogni Stato o Organizzazione regionale di integrazione economica che accede al presente Trattato, alla data della firma o del deposito del suo strumento di adesione, fornisce al Segretariato un elenco di tutte le tariffe e degli altri oneri, prelevati ai materiali e prodotti energetici al momento dell'importazione o esportazione, indicando il livello applicato alla data della firma o del deposito. Qualsiasi modifica di detti tariffe e oneri deve essere notificata al Segretariato che ne informa le Parti contraenti.
4. Ciascuna Parte contraente si impegna a non aumentare dette tariffe o altri oneri prelevati al momento dell'importazione o esportazione:
a) nel caso dell'importazione di materiali e prodotti energetici descritti nella parte I dell'elenco relativo alle Parti contraenti di cui all'articolo II del GATT, oltre il livello ivi stabilito, se la Parte contraente è membro del GATT;
b) nel caso dell'esportazione di materiali e prodotti energetici e della loro importazione, oltre il livello notificato più recentemente al Segretariato, se la Parte contraente non è membro del GATT, salvo se ciò sia consentito dal disposto applicabili in virtù del paragrafo 2, lettera a).
5. Una parte contraente può aumentare le tariffe o altri oneri oltre il livello di cui al paragrafo 4 soltanto se:
a) nel caso di una tariffa o altro onere prelevati al momento dell'importazione, ciò non è incompatibile con le disposizioni applicabili del GATT diverse da quelle del GATT e atti correlati elencate nell'allegato G e le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 ed atti correlati; ovvero
b) essa ha notificato ai Segretariato, nella massima misura possibile ai sensi delle proprie procedure legislative, la sua proposta di detto aumento, ha fornito alle altre Parti contraenti interessate ragionevoli possibilità di consultazione in merito alla proposta e ha preso in considerazione eventuali osservazioni di dette Parti contraenti.
6. I firmatari si impegnano ad avviare negoziati, non oltre il 1 gennaio 1995, al fine di stipulare entro il 1 gennaio 1998, come opportuno alla luce degli sviluppi nel sistema commerciale mondiale, un testo di modifica del presente Trattato che, fatte salve le condizioni in esso stabilite, impegni ciascuna Parte contraente a non aumentare dette tariffe o oneri oltre il livello stabilito nella modifica.
7. L'allegato D si applica alle controversie riguardanti la conformit' alle disposizioni applicabili agli scambi in virtù del presente articolo e, alle controversie concernenti l'osservanza dell' tra Parti contraenti di cui almeno una non è membro del GATT, salvo se altrimenti convenuto da entrambe le Parti contraenti e che l'allegato D non si applichi a qualsiasi controversia tra le Parti contraenti derivante sostanzialmente da un accordo che:
a) è stato notificato in conformità e risponde agli altri requisiti del paragrafo 2, lettera b) e dell'allegato TFU; o
b) istituisce una zona di libero scambio o un'unione doganale come descritto all'articolo XXIV del GATT.
Storico versioni
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