TrattatoParte III

Art. 16

RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI

In vigore dal 5 dic 1997
RAPPORTO CON ALTRI ACCORDI Qualora due o più Parti contraenti abbiano in precedenza concluso ovvero abbiano aderito successivamente ad un accordo internazionale le cui clausole trattano in qualsiasi modo la materia oggetto delle parti III o V del presente Trattato, 1. nessun elemento delle parti III o V del presente Trattato, può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione di dette clausole dell'altro accordo o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto in detto accordo: e 2. nessun elemento in dette clausole dell'altro accordo può essere interpretato come deroga a qualsiasi disposizione delle parti III o V del presente Trattato, o a qualsiasi diritto alla risoluzione della controversia, rispetto a quanto previsto nel presente Trattato, qualora dette clausole siano più favorevoli per gli investitori o l'investimento.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415#art-t-16

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