Art. 3

In vigore dal 25 nov 1997
1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-rd-3

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