Convenzione›Parte III
Art. XXV
Notifica da parte del depositario
In vigore dal 25 nov 1997
Articolo XXV
Notifica da parte del depositario
Il segretario generale dell'Oganizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-xxv