ConvenzioneParte III

Art. XXV

Notifica da parte del depositario

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Oganizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualità di depositario, notificherà a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-xxv

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