ConvenzioneParte III

Art. XVIII

Ratifica, accettazione o approvazione

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre i1 30 giugno 1995, restando tuttavia inteso che il comitato può concedere una o più proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-xviii

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