Convenzione›Parte III
Art. XIX
Applicazione provvisoria
In vigore dal 25 nov 1997
Articolo XIX
Applicazione provvisoria
Ogni governo firmatario può depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente, conformemente alla sua legislazione, ed è considerato provvisoriamente parte della stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-xix