Accordo

Art. 19

Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

In vigore dal 5 nov 1997
Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-19

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