Accordo
Art. 19
19 / 20Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale
In vigore dal 5 nov 1997
Registrazione presso l'Organizzazione per l'Aviazione
Civile Internazionale
Il presente Accordo e tutte le sue modifiche dovranno essere registrate presso l'organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-19