Convenzione
Art. 31
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 31 ott 1997
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi impossibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e, sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 22 aprile 1968 e attualmente in vigore verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-31