Convenzione

Art. 30

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

In vigore dal 31 ott 1997
LIMITAZIONE DEI BENEFICI Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, non concedere i benefici previsti dalla presente Convenzione ad una data persona, o relativamente ad una data transazione, qualora nella loro opinione il godimento di tali benefici, sotto determinate circostanze, costituisca un abuso della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-30

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