Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 31 ott 1997
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a. il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica
italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale
italiano le quali, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento
delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle
quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b. il termine "Israele" designa lo Stato di Israele; dal punto di vista geografico, il termine "Israele" comprende le sue acque
territoriali, la piattaforma continentale e le altre aree
marittime sulle quali esercita i propri diritti conformemente al diritto internazionale;
c. le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o Israele;
d. il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e. il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f. le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa
dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;
g. il termine "nazionali" designa:
(i). le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii). le persone giuridiche, le società di persone, e le
associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;
h. l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva è situata in uno Stato Contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato Contraente;
i. l'espressione "l'autorità competente" designa:
(i). in Italia, il Ministero delle Finanze;
(ii).in Israele, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.
2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-3