Convenzione

Art. 1

SOGGETTI

In vigore dal 31 ott 1997
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di Imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-1

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