Convenzione
Art. 8
UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE
In vigore dal 31 ott 1997
UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la persona che ritrae tali utili.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-8