Art. 8 · UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE
Convenzione

Art. 8

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UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE

In vigore dal 31 ott 1997
UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la persona che ritrae tali utili. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-8